s.a.s società: che tipo di società è? Come fordarne una?

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Tra le varie tipologie di società di persone, oltre alle società semplici e alle società in nome collettivo, troviamo anche le s.a.s. società in accomandita semplice. Si tratta di società in cui sono presenti due tipi di soci, gli accomandatari e gli accomandanti. Ma quali sono le caratteristiche di questa società? Com’è articolata la gestione amministrativa? Come si fa per fondarne una? Nelle prossime righe cercheremo di dare una risposta breve ed esaustiva a queste domande.

S.a.s. società: che cos’è e quali sono le sue caratteristiche?

Quando si parla di s.a.s. (società in accomandita semplice) si fa riferimento a una determinata tipologia di società di persone. Tra le sue principali caratteristiche troviamo la presenza di due tipi diversi di soci, ovvero quelli accomandatari e quelli accomandanti. I soci accomandatari sono quelli che si occupano dell’amministrazione societaria in via esclusiva. Di conseguenza, sono i soci cui spetta essenzialmente la gestione della società.

Ne consegue che i soci accomandatari rivestono una responsabilità di tipo illimitato e solidale per l’adempimento delle obbligazioni sociali. Ciò significa che i soci accomandatari, in caso di debiti, rispondono anche con il loro patrimonio personale. Per questo motivo all’interno della ragione sociale della s.a.s. società, oltre all’indicazione della s.a.s. quale tipologia di società, deve essere presente almeno uno dei nomi dei soci accomandatari.

Al contrario, i soci accomandanti non sono coinvolti direttamente nell’amministrazione della società. In altre parole, non hanno alcun potere all’interno dell’amministrazione della società. Questi, infatti, rispondono per le obbligazioni sociali nei limiti della quota conferita, tranne alcune eccezioni. Nel caso in cui uno dei soci accomandanti acconsenta all’inserimento del proprio nome nella ragione sociale della s.a.s. società, questi risponderà non più solamente nei limiti della quota che ha conferito, ma al pari dei soci accomandatari, ovvero in modo illimitato e solidale per le obbligazioni sociali. Quindi, non è necessario alcun capitale minimo da versare al momento della costituzione della s.a.s. società.

In conclusione, i soci accomandanti non hanno la facoltà di negoziare o concludere affari per conto della società (a meno che non siano in possesso di specifiche procure) né tantomeno di compiere atti di amministrazione ordinaria o straordinaria. Per quanto riguarda la quota di partecipazione dei soci accomandanti, questa si può trasmettere o per causa di morte oppure in base a quanto specificamente stabilito nell’atto costitutivo, oltre che ceduta con il consenso dei soci di maggioranza.

Infine, in ogni caso, le decisioni all’interno della s.a.s. società devono essere prese in base al sistema di amministrazione scelto. In altre parole, possono essere prese all’unanimità, a maggioranza o disgiuntamente.

Come si fonda questo tipo di società?

Chi si appresta a costituire una s.a.s. Società in Accomandita Semplice, come per altri tipi di società, deve seguire uno specifico iter. In primo luogo, infatti, deve recarsi presso un notaio il cui compito è quello di autenticare la scrittura privata o l’atto pubblico precedentemente costituito che rappresenta l’atto costitutivo. Al notaio, inoltre, spetta il compito di verificare che le clausole e i patti presenti nell’atto siano legali. Questo atto, una volta autenticato, deve essere depositato al registro delle imprese, unitamente alle sottoscrizioni autenticate dei soci, entro i 30 giorni successivi.

All’interno dell’atto pubblico o della scrittura privata devono essere obbligatoriamente presenti alcuni dati. Nello specifico:

  • Nome, cognome e cittadinanza di tutti i soci accomandatari e accomandanti;
  • il conferimento e le prestazioni di ogni socio
  • ragione sociale (ovvero il nome della s.a.s. società, il quale, come già detto, deve contenere il nome di almeno uno dei soci accomandatari e l’indicazione del tipo di società – s.a.s.)
  • incarico di rappresentanze di amministrazione;
  • oggetto sociale;
  • sede principale (nonché le eventuali sedi secondarie);
  • modalità di suddivisione degli utili.

Per quanto riguarda i costi connessi all’apertura di una s.a.s. Società in Accomandita Semplice, bisogna quindi in primo luogo tenere in considerazione quelle legate alla prestazione del notaio. In secondo luogo, quelle legate ai costi di iscrizione di tutti i soci alla gestione INPS. Infine, le spese bancarie relative all’apertura di un conto corrente aziendale. Infine, per quanto concerne il capitale sociale, questo può essere conferito in denaro, in natura, attraverso la propria opera professionale o attraverso crediti.

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