Reversibilità ai figli: che cos’è e cosa prevede la legge? Come si calcola?

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Nel momento in cui avviene il decesso di un pensionato o di un assicurato, parte della quota della sua pensione va ai suoi familiari superstiti. Si tratta della cosiddetta pensione di reversibilità, che segue specifiche norme sia in relazione alla quota di cui ha diritto ogni familiare, sia circa il vincolo familiare necessario. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla reversibilità ai figli: quando spetta, qual è la natura di questo diritto e a quanto ammonta in percentuale secondo quanto stabilito dalle norme in vigore.

Reversibilità ai figli: quando spetta?

La pensione di reversibilità ai figli e agli altri familiari superstiti è un trattamento pensionistico dato atto loro al momento della morte del pensionato o dell’assicurato (nel caso della pensione indiretta). Si tratta quindi di un trattamento il cui scopo è quello di garantire la continuità del sostentamento ai familiari superstiti in seguito al decesso dell’assicurato o del pensionato. Si applica sia nel caso di pensioni di vecchiaia, che di inabilità o invalidità.

Affinché sia possibile ricevere la pensione di reversibilità ai figli e agli altri familiari, l’assicurato deve aver maturato 15 anni di anzianità assicurativa e contributiva. In alternativa, deve aver perfezionato 5 anni di anzianità assicurativa e contributiva di cui almeno 3 anni nel quinquennio precedente la data del decesso. Per quanto riguarda invece la decorrenza, questa ha inizio dal primo giorno del mese successivo la data del decesso del pensionato.

Il diritto alla reversibilità è perciò stesso un diritto derivato da quello del soggetto titolare del rapporto previdenziale di cui godono i suoi superstiti diretti. Per esempio, hanno diritto al pensione di reversibilità i figli e gli altri soggetti legati da vincolo di coniugio o parentela, secondo precise quote e tabelle.

È importante specificare che, in ogni caso, il diritto alla pensione di reversibilità non è trasmissibile. Ciò significa che al momento del decesso del titolare della pensione di reversibilità, questo trattamento pensionistico non può essere trasmesso né ne è possibile il subentro, iure proprio o iure successionis, da parte di un altro soggetto.

A chi spetta?

Chi ha diritto alla pensione di reversibilità? Come detto, ne hanno diritto i familiari e comunque i soggetti legati da vincolo di coniugio o parentela. Ovvero, nello specifico, per quanto riguarda il coniuge:

  • coniuge o l’unito civilmente;
  • coniuge divorziato a condizione che sia titolare dell’assegno divorzile, che non sia passato a nuove nozze e che la data di inizio del rapporto assicurativo del defunto sia anteriore alla data della sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Se il deceduto ha contratto nuovo matrimonio a seguito del divorzio, le quote spettanti al coniuge superstite e al coniuge divorziato sono stabilite con sentenza dal Tribunale.

Per quanto riguarda invece la reversibilità ai figli, ne hanno diritto i figli:

  • minorenni alla data del decesso del dante causa;
  • inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso, indipendentemente dall’età;
  • maggiorenni studenti, a carico del genitore al momento del decesso, che non prestino attività lavorativa, che frequentano scuole o corsi di formazione professionale equiparabili ai corsi scolastici, nei limiti del 21° anno di età;
  • maggiorenni studenti, a carico del genitore al momento del decesso, che non prestino attività lavorativa, che frequentano l’università, nei limiti della durata legale del corso di studi e non oltre il 26 anno di età;
  • studenti che svolgono una attività lavorativa dalla quale deriva un piccolo reddito (ovvero non superiore ad un importo pari al trattamento minimo annuo di pensione previsto dal Fondo Pensioni lavoratori dipendenti maggiorato del 30%, riparametrato al periodo di svolgimento dell’attività lavorativa).

Ai fini dell’accertamento del vivenza a carico, è di fondamentale importanza la convivenza del superstite con il defunto al momento del decesso di quest’ultimo.

Se non sono presenti coniugi o figli o se questi non hanno diritto alla pensione di reversibilità, possono godere di questo trattamento i genitori del deceduto che al momento della sua morte abbiano compiuto il 65° anno di età e che non già siano titolari di pensione e che risultino a carico del lavoratore deceduto. In mancanza, la pensione di reversibilità è da destinare ai fratelli celibi e sorelle nubili del deceduto che al momento della sua morte di siano inabili al lavoro, non siano titolari di pensione e siano a carico del lavoratore deceduto.

Come si calcola la pensione di reversibilità ai figli?

La pensione di reversibilità ai figli e agli altri eredi è costituita da una quota percentuale della pensione del deceduto. Le aliquote in base alle quali va suddivisa la pensione di reversibilità ai figli e agli altri aventi diritto sono le seguenti:

  • 60% al coniuge
  • 70% al figlio unico in assenza del coniuge;
  • 20% a ciascun figlio se ha diritto a pensione anche il coniuge;
  • 40% a ciascuno dei figli in assenza del coniuge;
  • 15% a ciascun genitore;
  • 15% a ciascuno dei fratelli o sorelle.

In ogni caso, la somma di queste quote non può superare il 100% della pensione diretta di riferimento.

 

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