Esterometro 2021: si va verso l’abolizione?

Esterometro 2021: si va verso l’abolizione?

La Legge di Bilancio 2021 ha previsto l’abolizione dell’Esterometro, la cui trasmissione dei dati avviene tramite il Sistema di Interscambio SdI.

La norma va a modificare l’art 1 comma 3 bis del Decreto Lgs. n. 217/2015 che ha introdotto uno specifico obbligo di comunicazione telematica per la trasmissione dei dati relativi ad operazioni di cessioni di beni e di prestazioni di servizi delle operazioni transfrontaliere. La novità sarà operativa dal 2022.

Esterometro 2021 addio: novità per le partite IVA in Legge di Bilancio

Per le operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022, ai dati delle operazioni da e verso l’estero, si dirà definitivamente addio all’esterometro, l’adempimento che prevede la comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere.

I titolari di Partita IVA avranno 12 giorni di tempo dalla data di effettuazione dell’operazione per inviare i dati al Sistema di Interscambio dell’Agenzia delle Entrate.

Per le operazioni ricevute dai prestatori esteri, l’invio telematico dovrà essere effettuato entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione.

Addio esterometro: trasmissione telematica dei dati tramite il sistema di interscambio

La bozza della Legge di Bilancio 2021 ha previsto l’addio all’esterometro per le operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022.

Mediante il Sistema di Interscambio devono essere trasmessi i dati delle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti esteri.

La trasmissione dei dati delle operazioni è effettuata entro il 15 giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione nel caso soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato italiano.

I titolari di Partita IVA hanno 12 giorni di tempo per inviare i dati al Sistema di Interscambio.

Esterometro: le sanzioni

Per l’omissione o l’errata trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere si applica la sanzione amministrativa di 2 euro per ciascuna fattura entro il limite massimo di 1.000 euro per ciascun trimestre.

La sanzione è ridotta alla metà, entro il tetto massimo di 500 euro, se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza stabilita.

 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.