Legge 53/2000: che cosa prevede? Chi ne può usufruire? Per quanto?

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La Legge 8 marzo 2000, n. 53 (abbreviata in Legge 53/2000), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 2000, ha come oggetto le “Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città”. Ma che cosa prevede nello specifico? Quali sono i soggetti coinvolti da queste disposizioni e quale durata hanno le prestazioni cui fa riferimento? Ecco una breve panoramica per capire in cosa consiste questa legge a sostegno dei genitori (e non solo).

Legge 53/2000: di cosa tratta?

Come già accennato, la Legge 53/2000 è relativa non solo alle misure di sostegno fornite per supportare la paternità e la maternità, ma anche per dare supporto all’individuazione di un equilibrio tra tempi di lavoro, di cura, di formazione e di relazione. Gli strumenti attraverso i quali si propone di attuare i suoi scopi, stando all’art. 1 della stessa Legge 53/2000, sono:

  • l’istituzione dei congedi dei genitori e l’estensione del sostegno ai genitori di soggetti portatori di handicap;
  • l’istituzione del congedo per la formazione continua e l’estensione dei congedi per la formazione;
  • il coordinamento dei tempi di funzionamento delle città e la promozione dell’uso del tempo per fini di solidarietà sociale.

In più, gli enti responsabili (Ministro per la solidarietà sociale e Ministro del lavoro e della previdenza sociale) hanno l’autorizzazione a organizzare delle campagne informative specifiche proprio al fine di aiutare a diffondere la conoscenza di quanto disposto da questa misura di legge.

Legge 53/2000: congedi e permessi

Nel Capo II della Legge si fa riferimento a “congedi parentali, familiari e formativi”. Nello specifico, stabilisce l’erogazione, quale forma di sostegno e agevolazione alle famiglie, di permessi lavorativi retribuiti e congedi retribuiti. Ai casi in cui è possibile usufruire di queste agevolazioni si aggiungono anche quelli in cui siano presenti famigliari portatori di handicap gravi. I permessi retribuiti  sono validi anche in caso di decesso o grave infermità di un familiare, mentre si parla di congedi non retribuiti nei casi di assenza dal lavoro per gravi motivi familiari. Fanno parte dei congedi previsti dalla Legge 53/2000:

  • Congedi parentali entro gli 8 anni di vita del bambino, per entrambi i genitori, per un periodo massimo di 10 mesi (anche frazionati)
  • Permessi per decesso o per grave infermità, applicabili ai congiunti, ovvero ai coniugi (anche se legalmente separati), ai parenti entro il secondo grado di parentela (anche non conviventi) e ai membri della famiglia anagrafica. I giorni di permesso per decesso o grave infermità (massimo tre giorni l’anno, anche frazionati) devono essere utilizzati entro il termine di sette giorni dal momento in cui avviene il decesso del congiunto, o dal momento in cui viene accertata l’insorgenza di una grave infermità che rende necessaria l’assistenza.
  • Congedi (non retribuiti) per gravi motivi famigliari, della durata di due anni all’interno dell’intero periodo di lavoro del dipendente. Possono essere utilizzati anche in modo frazionato. Non sono retribuiti, e coinvolgono coniugi, figli legittimi, legittimati, adottivi, genitori, generi e nuore, suoceri, fratelli e sorelle (non necessariamente conviventi con il lavoratore), portatori di handicap parenti o affini entro il terzo grado, componenti della famiglia anagrafica indipendentemente dal grado di parentela (famiglia di fatto).
  • Congedi per la formazione della durata di 11 mesi (anche frazionati) all’interno della vita lavorativa del lavoratore, per scopi di formazione o studio.
  • Congedi per la formazione continua, dettati dalla partecipazione a corsi di formazione autorizzati dalle Regioni, dallo Stato o altri enti accreditati

Modalità di richiesta dei congedi

Secondo quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 14794 del 30 maggio 2019, non è necessario che il presupposto per cui ottenere i tre giorni di permesso (ovvero la “documentata grave infermità”) sia contenuto nella richiesta di permesso. Questo perché la grave infermità può essere provata anche successivamente, attraverso l’esibizione della relativa documentazione medica. Nel caso in cui il datore di lavoro contesti in giudizio l’effettiva esistenza di una grave infermità cui il lavoratore ha dovuto fare fronte in relazione a un congiunto, quest’ultimo potrà far valere le sue ragioni ed esibire la documentazione medica in giudizio.

Per quanto riguarda invece i congedi per gravi motivi famigliari, questi possono essere richiesti tramite allegazione alla domanda di congedo della documentazione relativa alle patologie rilasciata dal medico competente (sia convenzionato che di famiglia o del SSN). Il datore di lavoro deve rispondere alla richiesta di congedo entro 10 giorni dalla presentazione. In caso di diniego, anche parziale, o rinvio, deve fornire giustificate motivazioni.

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