Il Testo unico delle imposte sui redditi, abbreviato più semplicemente in TUIR, è un testo normativo introdotto nell’ordinamento italiano dal D.P.R. 917 del 22 dicembre 1986. La finalità del TUIR è quella di regolare la disciplina sulla tassazione dei redditi in Italia. Ciò abbraccia quindi tutti i tipi di contribuenti, dalle persone fisiche, alle società. Recentemente è stato aggiornato attraverso la Legge di Bilancio 2021 (Legge 30 dicembre 2020, n. 178), quindi vale la pena ripercorrere le disposizioni di cui all’art 51 TUIR per capirne i punti principali.
Struttura del TUIR
Come già accennato, il Testo unico delle imposte sui redditi risale al 1986, ma è oggetto di costanti aggiornamenti. Ciò al fine di permettere la miglior gestione possibile di tutto quello che riguarda la produzione e la tassazione del reddito nel nostro Paese.
Ad ogni modo, prima di addentrarci nelle disposizioni di cui all’art 51 TUIR, vale la pena esplicare qual era la sua struttura. Il TUIR era infatti diviso in quattro titoli, a loro volta suddivisi in capi. Nello specifico:
- I – Imposta sul reddito delle persone fisiche, comprensivo di 7 capi, all’interno dei quali è esposta la disciplina relativa all’imposta sul reddito per le persone fisiche (meglio conosciuta come IRPEF);
II – Imposta sul reddito delle società, in cui si articolano 6 capi che fanno principalmente riferimento alla disciplina applicabile alle società, e quindi all’IRES; - III – Disposizioni comuni, comprensivo di 5 capi in cui si fa riferimento alle operazioni di carattere straordinario e alle operazioni di carattere internazionale.
- IV – Disposizioni varie, transitorie e finali.
In seguito alle modifiche introdotte con il DLGS 344 del 12 dicembre 2003, il TUIR ha visto modificata la sua struttura. È stata infatti introdotta, al Titolo II, la disciplina che regola l’Imposta sul Reddito delle Persone Giuridiche (ovvero l’IRPEG) e l’Imposta sul Reddito delle Società (IRES). Ad oggi, infatti, la struttura del Testo Unico delle Imposte sui Redditi consta in totale di tre titoli anziché quattro, relativi a IRPEF, IRES e IRPEG e infine alla trattazione delle disposizioni comuni.
Art 51 TUIR: che cosa dispone?
L‘articolo 51 del Testo unico delle imposte sui redditi ha ad oggetto la “determinazione del reddito di lavoro dipendente“. Questo articolo si trova all’interno del Titolo I (Imposta sul reddito delle persone fisiche), al Capo IV, di cui fanno parte gli articoli 49, 50, 51 e 52.
Nel suo prima comma stabilisce quindi che il reddito di lavoro dipendente è costituito da quanto percepito in relazione al rapporto di lavoro. Possono fare parte di questo reddito anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il 12 del mese di gennaio del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferiscono.
Nel secondo punto l’art 51 TUIR esprime quali sono gli elementi che invece non concorrono a formare il reddito. Tra questi troviamo, per esempio:
- contributi previdenziali e assistenziali;
- erogazioni liberali concesse in occasione di festività o ricorrenze:
- somministrazioni di vitto o in mense;
- prestazioni di servizi di trasporto collettivo e rimborsi per l’acquisto degli abbonamenti per il trasporto;
- compensi reversibili di cui all’art. 47 TUIR, comma 1, lettere b) ed f)
- utilizzo di opere o servizi con finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, anche per quanto riguarda i familiari (quindi anche per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio);
- somme per la fruizione dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti;
- contributi e i premi aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana o il rischio di gravi patologie;
- valore delle azioni per un importo non superiore complessivamente nel periodo d’imposta a lire 4 milioni di lire;
- differenza tra il valore delle azioni al momento dell’assegnazione e l’ammontare corrisposto dal dipendente;
- somme trattenute al dipendente per oneri di cui all’articolo 10 TUIR
- mance percepite dagli impiegati tecnici delle case da gioco;
- quote di retribuzione derivanti dalla rinuncia all’accredito contributivo per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti.
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