Tra gli investimenti più prediletti dai risparmiatori figurano i buoni fruttiferi postali. Tra i punti di forza di questo asset figura la tassazione. Scopriamo in questa guida quale regime fiscale viene applicato all’investimento in buoni fruttiferi postali.
Investire in buoni fruttiferi postali: quali sono i punti di forza?
I buoni fruttiferi postali sono un prodotto di investimento garantito dallo Stato ed emesso alla Cassa Depositi e Prestiti SPA.
Sono erogati dalla Poste Italiane, non prevedono costi di gestione, di sottoscrizione e di rimborso e si può richiedere in qualsiasi momento il rimborso del capitale investito.
Inoltre, sono facili da sottoscrivere, è possibile scegliere tra la classica forma cartacea e quella dematerializzata.
È possibile sottoscriverli negli uffici postali, online e tramite App scaricandola direttamente sul proprio dispositivo elettronico, smartphone e tablet.
Tra i principali punti di forza dell’investimento in buoni fruttiferi postali figura la tassazione agevolata al 12,50% e sono esenti da imposta di successione.
Buoni fruttiferi postali: tassazione al 12,50%
Per quanto concerne la tassazione dei buoni fruttiferi postali, Poste italiane ha chiarito definitivamente che quelli emessi fino al 20 settembre 1986 beneficiano dell’esenzione al 100% dalla ritenuta fiscale.
I buoni fruttiferi postali emessi dal 21 settembre 1986 fino al 31 agosto 1987, sono assoggettati ad una ritenuta fiscale pari al 6,25%.
La ritenuta fiscale applicata ai buoni fruttiferi postali emessi dal 1°settembre 1987 al 23 giugno 1997, è pari al 12,50%.
Con il D.Lgs n. 239 del 1° aprile 1996 la ritenuta fiscale è stata eliminata e sostituita con l’imposta sostitutiva sugli interessi pari al 12,50%.
Investire sui buoni fruttiferi postali conviene?
Se la propensione al risparmio è di medio-lungo termine, i buoni fruttiferi postali sono un asset davvero interessante e da includere nel proprio portafoglio investimenti.
I buoni fruttiferi consentono ai sottoscrittori di introitare rendimenti fissi crescenti dato che gli interessi vengono riconosciuti dopo 12 mesi dalla sottoscrizione e poi ogni due mesi.
A partire dal 22 marzo 2019 le nuove condizioni sono ascrivibili alle seguenti:
- rendimento effettivo annuo lordo alla fine di ciascun periodo di possesso è dello 0,25% (dalla fine del 1° anno e fino alla fine del 4° anno)
- 0,30% (quinto anno)
- 0,33% (sesto anno)
- 0,36% (settimo anno)
- 0,44% (ottavo anno)
- 0,50% (nono anno)
- 0,55% (decimo anno)
- 0,59% (undicesimo anno)
- 0,62% (dodicesimo anno)
- 0,73% (tredicesimo anno)
- 0,89% (quattordicesimo anno)
- 1,03% (quindicesimo anno)
- 1,21% (sedicesimo anno)
- 1,43% (diciassettesimo anno)
- 1,73% (diciottesimo anno)
- 2,00% (diciannovesimo anno)
- 2,25% (dal ventesimo anno in poi).
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