Praticantato avvocato: quanto dura? Viene retribuito? A che serve?

tirocinio

Il praticantato avvocato è un periodo di formazione obbligatorio per tutti gli aspiranti avvocati. Si tratta però di un periodo in cui è necessario seguire determinate indicazioni, costituito anche da specifiche limitazioni circa la libertà d’azione del praticante avvocato. Ecco tutto quello che c’è da sapere sul praticantato da avvocato: quanto dura, a cosa serve e come e quanto viene retribuito.

Praticantato avvocato: che cos’è e a cosa serve?

In primo luogo va evidenziato come il praticantato avvocato sia una tappa fondamentale all’interno della formazione di ogni avvocato. Il tirocinio forense è infatti un istituto compreso nel nostro ordinamento, il cui scopo è quello di addestrare il praticante avvocato in modo da fargli conseguire le capacità necessarie per l’esercizio della professione e per la gestione dello studio legale.

Si tratta quindi di un periodo in cui il praticante avvocato viene a contatto con la “realtà” e con quella che è la quotidianità all’interno dello studio legale. Ad ogni modo, una volta conseguita la laurea in giurisprudenza (sia di laurea triennale che di laurea magistrale), si può accedere al praticantato da avvocato.

Come già accennato, si tratta di un periodo durante il quale si fa letteralmente pratica della professione generalmente presso uno studio legale. Si può accedere al praticantato a prescindere dal voto di laurea.

Quanto dura il praticantato avvocato?

Per quanto riguarda nello specifico la durata del praticantato, questa è pari a 18 mesi complessivi. La distribuzione di questi mesi, però, può variare in base a dove si svolgono.

Per esempio, nel caso in cui si decida di svolgere il praticantato presso uno studio legale, tutti e 18 i mesi previsti saranno svolti in quella sede. Nel caso in cui, invece, si svolga presso l’Avvocatura dello Stato o presso altri Enti pubblici, la durata sarà di 12 mesi, ai quali affiancare ulteriori 6 mesi presso uno studio legale.

Una volta conclusosi il periodo di praticantato, segue l’esame di Stato per ottenere l’abilitazione professionale. Questo prevede tre prove scritte e una prova orale. Nello specifico le prove scritte consistono in due pareri (uno per il diritto civile e uno per il diritto penale) e nella redazione di un atto processuale. L’esame orale prevede invece una serie di domande attinte dal database nazionale.

Superato l’esame, il percorso si conclude con l’iscrizione all’Albo degli Avvocati locale. Da questo momento in poi il praticante avvocato può esercitare l’attività professionale e partecipare alle udienze.

Limiti per il praticante

Durante il periodo di tirocinio forense, affinché questo sia ritenuto valido, il praticante deve svolgere specifiche mansioni e incombenze. Per esempio, deve presenziare ad almeno 60 udienze (20 per semestre). La sua presenza deve essere inoltre certificata tramite indicazione nel verbale di udienza, previo accertamento da parte del giudice.

In più, a partire dal 2018, oltre al tirocinio legale il praticante è tenuto anche a partecipare a un corso di formazione che risponda alle linee guida stabilite dal Consiglio nazionale forense. Si tratta di corsi organizzati dal Consiglio dell’Ordine, la cui durata minima è pari a 160 ore e che al termine prevedono un esame finale.

Il praticantato avvocato è retribuito?

La risposta più semplice sarebbe no, il praticante non è retribuito. Ha, però, diritto a un rimborso spese, come previsto dall’articolo 41, comma 11, della Legge 247/2012. In questa norma è fatto esplicito riferimento al fatto che “negli studi legali privati, al praticante avvocato è sempre dovuto il rimborso delle spese sostenute per conto dello studio presso il quale svolge il tirocinio”.

E poi prosegue affermando che gli enti pubblici e l’Avvocatura dello Stato, decorso il primo semestre, possono riconoscere al praticante avvocato, con apposito contratto, un’indennità o un compenso per l’attività svolta per conto dello studio. Ciò significa, quindi, che questi enti hanno la possibilità, ma non l’obbligo, di riconoscere un compenso ai praticanti.

Questa situazione nel nostro Paese è fonte di innumerevoli problemi, a partire dallo sfruttamento a costo zero dei praticanti all’interno degli studi legali. L’attività del praticante è a tutti gli effetti utile ed essenziale allo studio legale, ma raramente è retribuita in modo adeguato, né tantomeno proporzionato rispetto ai guadagni percepiti dal dominus.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.